IL TRIBUNALE Ha pronunciato al seguente ordinanza. Nel giudizio promosso da Martyyan Silvana contro il Ministero dell'interno e la Prefettura di Firenze avverso il rigetto di nulla osta al ricongiungimento familiare colla propria figlia Martyyan Oleksandra, pronunciato il 1° febbraio 2006. Premesso in fatto quanto segue. Martyyan Svitlana nata il 6 novembre 1956 in Ucraina adiva questo giudice, quale giudice delegato tabellarmente a trattare le questioni relative ai ricongiungimenti familiari ex lege 286/1998, esponendo: 1) di essere regolarmente soggiornante in Italia in forza di permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Firenze il 9 luglio 2004 con scadenza il 13 agosto 2006; 2) di avere presentato domanda di nulla osta l'8 novembre 2005 per ricongiungimento familiare colla figlia Oleksandra, nata in Ucraina il 2 ottobre 1985 e pertanto maggiorenne all'epoca della richiesta di nulla osta; 3) che sulla base della raggiunta maggiore eta' da parte della figlia, la domanda era stata respinta in applicazione del disposto dell'art. 29, decreto legislativo n. 286/1998 dalla Questura di Firenze; 4) che la situazione della propria figlia era la seguente: essa era priva di padre perche' riconosciuta solo dalla madre, priva di parenti perche' la madre orfana di guerra era cresciuta in orfanotrofio, priva di reddito e al limite dell'indigenza. Rilevava che la interpretazione della norma applicabile al caso di specie (art. 29-b.bis) laddove stabiliva il diritto al ricongiungimento con figlio a carico prescindeva dalla eta' del figlio e concludeva per rilascio da parte della amministrazione del nulla osta con condanna al risarcimento dei danni. Si costituiva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'interno il quale eccepiva come il ricongiungimento a figlio maggiorenne fosse dalla legge limitato alla incapacita' di sostentamento autonoma del figlio maggiorenne causata dal suo stato di salute comportante la invalidita' totale, fatto neppure dedotto dalla parte ricorrente. Rilevato in diritto, quanto segue. Ritenuta la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 29-b.bis, decreto legislativo n. 268/1998 nella risoluzione del caso di specie. Si tratta infatti della domanda di ricongiungimento formulata da cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia con il proprio figlio maggiorenne a carico del quale tuttavia non viene dedotto il requisito ulteriore della impossibilita' di procurarsi un sostentamento a causa dello suo stato di salute che comporti invalidita' totale, unico presupposto legittimante, in forza del detto disposto di legge, il rilascio di nulla osta al ricongiungimento. Il caso di specie appare disciplinato dalla norma in esame che importa la reiezione della domanda per difetto del presupposto della invalidita' fisica importante incapacita' economica; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' della norma sopra indicata. In fatto dagli atti di causa si desumono i seguenti elementi. La madre ricorrente ha dimostrato a mezzo di un certificato rilasciato dal Ministero della istruzione ucraino debitamente tradotto di essere orfana e cresciuta in orfanotrofio (la ricorrente ha specificato in sede di interrogatorio di avere perso i genitori a seguito di malattia contratta dagli stessi nei campi di concentramento nei quali erano stati rinchiusi al tempo di guerra), di essere ragazza madre (emerge dal certificato di nascita della figlia che le generalita' del padre sono fornite dalla madre che la riconosce e di cui porta il cognome), che la figlia e' del tutto priva di reddito (provato a mezzo certificato dell'amministrazione statale fiscale dell'Ucraina). E' pertanto stato dimostrato e non e' contestato dalla amministrazione che la figlia della ricorrente Oleksandra, seppure maggiorenne, e' priva di reddito autonomo e d'altra parte non esiste un padre che puo' provvedere al suo sostentamento ne' altri parenti prossimi. Gli ulteriori elementi previsti dalla legge per la richiesta di ricongiungimento sono stati dimostrati dalla madre (e' in atti il suo permesso di soggiorno che la legittima alla richiesta ai sensi dell'art. 28, legge cit.: doc. 2; sono stati prodotti successivamente alla richiesta di informativa da parte del giudice ex art. 738 u.c. c.p.c. documenti attestanti la capacita' reddituale e la locazione di un idoneo alloggio da parte della ricorrente). Ritiene il giudicante che la norma da applicare al caso di specie, laddove limita l'ingresso del maggiorenne non autosufficiente e quindi a carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza dipenda da incapacita' derivante da stato di salute, configga con il disposto dell'art. 3 Cost. laddove il principio di uguaglianza deve valere anche nel trattamento degli stranieri in modo uguale quando le situazioni sostanziali, afferenti a diritti indisponibili, da tutelare siano uguali. In particolare la Corte costituzionale ha avuto modo di ritenere la ragionevolezza della normativa di cui all'art. 29, lett. c) laddove consente il ricongiungimento coi genitori ultrasessantacinquenni a carico, colla seguente motivazione: «il legislatore puo' legittimamente, porre dei limiti all'accesso degli stranieri nel territorio nazionale, effettuando un "corretto bilanciamento dei valori in gioco", poiche' sussiste in materia un'ampia discrezionalita' legislativa limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli», il che non e' dato ravvisare nella «scelta del legislatore del 2002 di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, non avendo nemmeno altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli» (cosi' C. cost. sentenza n. 224 del 2005). Pertanto mentre nelle ipotesi di genitore ultrasessantacinquenne a carico rileva la assenza di altri congiunti in grado di fornire sostentamento, mentre nel caso di genitore senza indicazione di fasce di eta', rileva la assenza di altri figli in loco, nel caso di maggiorenne la mancata indipendenza (l'essere a carico) deve essere causata dalla valutazione di una situazione soggettiva ulteriore (malattia), il che appare irragionevole. Infatti mentre nella medesima situazione di dipendenza economica dal familiare residente in Italia, per il genitore e' sufficiente la assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere ai bisogni dello stesso, la medesima condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che possano provvedere al sostentamento del figlio non e' ritenuta sufficiente per il ricongiungimento del figlio maggiorenne, essendo richiesto che la dipendenza economica dipenda da una situazione fisica soggettiva assolutamente impeditiva dell'esercizio di una attivita' lavorativa. Non si puo' tuttavia rinvenire la ratio della differenza di presupposti nella presunzione che il figlio (piu' giovane del genitore) possa (debba) trovarsi una occupazione: cio' si tradurrebbe in una indagine sulla colpevolezza dello stato di bisogno che comunque non e' richiesta dal legislatore per il genitore a carico e d'altra parte non essendo prevista una eta' minima per il genitore a carico da ricongiungere (nel caso di assenza di figli nel Paese di origine), ben potrebbe anch'egli godere di piena capacita' lavorativa. In questo senso il trattamento disuguale verrebbe eliminato da una sentenza che dichiarasse la incostituzionalita' dell'inciso di legge «qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale». Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 29 e dell'art. 30 della Costituzione la norma si appalesa incostituzionale: l'art. 29 riconosce infatti i diritti della famiglia, in essa dovendo ricomprendersi relativamente al figlio naturale riconosciuto anche la famiglia non fondata sul matrimonio: la limitazione al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli figli minorenni non trova riscontro nella Carta costituzionale laddove il dovere di mantenere istruire ed educare la prole (art. 30) non termina col raggiungimento della maggiore eta', ma permane infatti sicuramente oltre la maggiore eta' nei criteri che in applicazione del dettato costituzionale sono stati individuati dalla giurisprudenza di merito. Anche in questo senso la norma nell'inciso che si e' sopra individuato deve essere ritenuta incostituzionale poiche' il dovere di mantenimento non e' esercitabile direttamente dallo straniero cui venga impedito il ricongiungimento del figlio maggiorenne ancora a carico. Ne' appare sufficiente riconoscere che il mantenimento possa avvenire in forma indiretta mediante invio delle somme necessarie nel Paese di origine, poiche' i doveri che incombono verso i figli richiamati dall'art. 30 Cost. non si limitano al solo aspetto economico ma coinvolgono anche doveri a carattere non patrimoniale, inscindibilmente connessi ai primi che necessitano di un diretto contatto tra genitori e prole. La norma di cui all'art. 29, lett. b.bis), decreto legislativo n. 286/1998 appare pertanto incostituzionale con un giudizio di non manifesta irrilevanza nel raffronto degli artt. 3, 29 e 30 Cost.