IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato al seguente ordinanza.
    Nel  giudizio  promosso  da  Martyyan Silvana contro il Ministero
dell'interno  e  la Prefettura di Firenze avverso il rigetto di nulla
osta  al  ricongiungimento  familiare  colla  propria figlia Martyyan
Oleksandra, pronunciato il 1° febbraio 2006.
    Premesso in fatto quanto segue.
    Martyyan Svitlana nata il 6 novembre 1956 in Ucraina adiva questo
giudice, quale giudice delegato tabellarmente a trattare le questioni
relative ai ricongiungimenti familiari ex lege 286/1998, esponendo:
        1)  di essere regolarmente soggiornante in Italia in forza di
permesso  di  soggiorno  rilasciato  dalla  Questura  di Firenze il 9
luglio 2004 con scadenza il 13 agosto 2006;
        2)  di  avere  presentato  domanda di nulla osta l'8 novembre
2005  per ricongiungimento familiare colla figlia Oleksandra, nata in
Ucraina  il  2  ottobre  1985  e pertanto maggiorenne all'epoca della
richiesta di nulla osta;
        3)  che  sulla  base  della  raggiunta maggiore eta' da parte
della  figlia,  la  domanda  era  stata  respinta in applicazione del
disposto dell'art. 29, decreto legislativo n. 286/1998 dalla Questura
di Firenze;
        4)  che  la  situazione della propria figlia era la seguente:
essa  era priva di padre perche' riconosciuta solo dalla madre, priva
di  parenti  perche'  la  madre  orfana  di  guerra  era cresciuta in
orfanotrofio, priva di reddito e al limite dell'indigenza.
    Rilevava  che  la interpretazione della norma applicabile al caso
di   specie   (art. 29-b.bis)   laddove   stabiliva   il  diritto  al
ricongiungimento  con  figlio  a  carico  prescindeva  dalla eta' del
figlio  e  concludeva per rilascio da parte della amministrazione del
nulla osta con condanna al risarcimento dei danni.
    Si   costituiva   l'Avvocatura   dello  Stato  per  il  Ministero
dell'interno  il  quale  eccepiva  come  il ricongiungimento a figlio
maggiorenne   fosse   dalla   legge   limitato  alla  incapacita'  di
sostentamento  autonoma  del figlio maggiorenne causata dal suo stato
di  salute  comportante  la invalidita' totale, fatto neppure dedotto
dalla parte ricorrente.
    Rilevato in diritto, quanto segue.
    Ritenuta   la  rilevanza  della  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 29-b.bis, decreto legislativo n. 268/1998 nella risoluzione
del   caso   di   specie.   Si   tratta   infatti  della  domanda  di
ricongiungimento   formulata   da  cittadino  straniero  regolarmente
soggiornante in Italia con il proprio figlio maggiorenne a carico del
quale  tuttavia  non  viene  dedotto  il  requisito  ulteriore  della
impossibilita' di procurarsi un sostentamento a causa dello suo stato
di   salute   che  comporti  invalidita'  totale,  unico  presupposto
legittimante,  in  forza  del detto disposto di legge, il rilascio di
nulla osta al ricongiungimento. Il caso di specie appare disciplinato
dalla  norma  in  esame  che  importa  la reiezione della domanda per
difetto   del   presupposto   della   invalidita'  fisica  importante
incapacita' economica;
      Ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione di
costituzionalita'  della norma sopra indicata. In fatto dagli atti di
causa  si  desumono  i  seguenti  elementi.  La  madre  ricorrente ha
dimostrato  a  mezzo di un certificato rilasciato dal Ministero della
istruzione  ucraino debitamente tradotto di essere orfana e cresciuta
in   orfanotrofio   (la   ricorrente   ha   specificato  in  sede  di
interrogatorio  di  avere  perso  i  genitori  a  seguito di malattia
contratta  dagli  stessi  nei campi di concentramento nei quali erano
stati  rinchiusi al tempo di guerra), di essere ragazza madre (emerge
dal  certificato di nascita della figlia che le generalita' del padre
sono fornite dalla madre che la riconosce e di cui porta il cognome),
che  la  figlia  e'  del  tutto  priva  di  reddito  (provato a mezzo
certificato  dell'amministrazione  statale  fiscale dell'Ucraina). E'
pertanto  stato  dimostrato e non e' contestato dalla amministrazione
che  la  figlia  della ricorrente Oleksandra, seppure maggiorenne, e'
priva  di  reddito  autonomo  e d'altra parte non esiste un padre che
puo'  provvedere al suo sostentamento ne' altri parenti prossimi. Gli
ulteriori   elementi   previsti  dalla  legge  per  la  richiesta  di
ricongiungimento sono stati dimostrati dalla madre (e' in atti il suo
permesso  di  soggiorno  che  la  legittima  alla  richiesta ai sensi
dell'art. 28, legge cit.: doc. 2; sono stati prodotti successivamente
alla  richiesta  di informativa da parte del giudice ex art. 738 u.c.
c.p.c. documenti attestanti la capacita' reddituale e la locazione di
un idoneo alloggio da parte della ricorrente).
    Ritiene  il  giudicante  che  la  norma  da  applicare al caso di
specie, laddove limita l'ingresso del maggiorenne non autosufficiente
e  quindi  a carico, alla sola ipotesi che la mancata autosufficienza
dipenda  da incapacita' derivante da stato di salute, configga con il
disposto  dell'art. 3  Cost. laddove il principio di uguaglianza deve
valere anche nel trattamento degli stranieri in modo uguale quando le
situazioni   sostanziali,   afferenti  a  diritti  indisponibili,  da
tutelare siano uguali.
    In  particolare la Corte costituzionale ha avuto modo di ritenere
la  ragionevolezza  della  normativa  di  cui  all'art. 29,  lett. c)
laddove     consente     il     ricongiungimento     coi     genitori
ultrasessantacinquenni  a  carico,  colla  seguente  motivazione: «il
legislatore  puo'  legittimamente, porre dei limiti all'accesso degli
stranieri   nel   territorio   nazionale,  effettuando  un  "corretto
bilanciamento  dei  valori  in  gioco",  poiche'  sussiste in materia
un'ampia  discrezionalita'  legislativa limitata solo dal vincolo che
le  scelte non risultino manifestamente irragionevoli», il che non e'
dato  ravvisare nella «scelta del legislatore del 2002 di limitare il
ricongiungimento  alle  ipotesi  in  cui vi sia una effettiva e grave
situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo
soddisfare  autonomamente  le  proprie esigenze primarie di vita, non
avendo  nemmeno  altri  figli  nel  Paese  di  origine  in  grado  di
sostentarli»  (cosi'  C.  cost.  sentenza  n. 224 del 2005). Pertanto
mentre  nelle  ipotesi  di  genitore  ultrasessantacinquenne a carico
rileva   la   assenza   di   altri  congiunti  in  grado  di  fornire
sostentamento, mentre nel caso di genitore senza indicazione di fasce
di  eta',  rileva  la  assenza  di  altri  figli in loco, nel caso di
maggiorenne  la  mancata indipendenza (l'essere a carico) deve essere
causata  dalla  valutazione  di  una  situazione soggettiva ulteriore
(malattia),   il  che  appare  irragionevole.  Infatti  mentre  nella
medesima  situazione  di dipendenza economica dal familiare residente
in  Italia,  per  il  genitore e' sufficiente la assenza di figli nel
Paese  di  origine che possano provvedere ai bisogni dello stesso, la
medesima condizione di assenza di ulteriori membri della famiglia che
possano  provvedere  al  sostentamento  del  figlio  non  e' ritenuta
sufficiente  per  il ricongiungimento del figlio maggiorenne, essendo
richiesto  che  la  dipendenza  economica  dipenda  da una situazione
fisica  soggettiva  assolutamente  impeditiva  dell'esercizio  di una
attivita'  lavorativa.  Non si puo' tuttavia rinvenire la ratio della
differenza  di  presupposti  nella  presunzione  che  il figlio (piu'
giovane del genitore) possa (debba) trovarsi una occupazione: cio' si
tradurrebbe in una indagine sulla colpevolezza dello stato di bisogno
che  comunque  non  e'  richiesta  dal  legislatore per il genitore a
carico  e  d'altra  parte non essendo prevista una eta' minima per il
genitore  a carico da ricongiungere (nel caso di assenza di figli nel
Paese  di  origine), ben potrebbe anch'egli godere di piena capacita'
lavorativa.   In  questo  senso  il  trattamento  disuguale  verrebbe
eliminato  da  una  sentenza  che  dichiarasse la incostituzionalita'
dell'inciso  di  legge  «qualora  non  possano  per ragioni oggettive
provvedere  al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute
che comporti invalidita' totale».
    Anche   sotto   il   profilo   della  violazione  dell'art. 29  e
dell'art. 30    della    Costituzione    la    norma    si   appalesa
incostituzionale:   l'art. 29   riconosce  infatti  i  diritti  della
famiglia,  in  essa  dovendo  ricomprendersi  relativamente al figlio
naturale  riconosciuto  anche la famiglia non fondata sul matrimonio:
la  limitazione  al riconoscimento dei diritti della famiglia ai soli
figli  minorenni  non  trova  riscontro  nella  Carta  costituzionale
laddove il dovere di mantenere istruire ed educare la prole (art. 30)
non  termina  col  raggiungimento  della  maggiore  eta',  ma permane
infatti  sicuramente  oltre  la  maggiore  eta'  nei  criteri  che in
applicazione  del dettato costituzionale sono stati individuati dalla
giurisprudenza  di merito. Anche in questo senso la norma nell'inciso
che  si  e'  sopra  individuato deve essere ritenuta incostituzionale
poiche'  il  dovere  di mantenimento non e' esercitabile direttamente
dallo  straniero  cui  venga  impedito il ricongiungimento del figlio
maggiorenne  ancora  a carico. Ne' appare sufficiente riconoscere che
il  mantenimento  possa  avvenire  in  forma indiretta mediante invio
delle  somme  necessarie  nel  Paese di origine, poiche' i doveri che
incombono verso i figli richiamati dall'art. 30 Cost. non si limitano
al solo aspetto economico ma coinvolgono anche doveri a carattere non
patrimoniale,  inscindibilmente  connessi ai primi che necessitano di
un   diretto   contatto  tra  genitori  e  prole.  La  norma  di  cui
all'art. 29,  lett.  b.bis),  decreto  legislativo n. 286/1998 appare
pertanto   incostituzionale   con   un   giudizio  di  non  manifesta
irrilevanza nel raffronto degli artt. 3, 29 e 30 Cost.